⚠️ Etichettatura degli allergeni: i 14 da dichiarare e cosa fare
Il Regolamento UE 1169/2011 impone di dichiarare 14 allergeni, anche per gli alimenti sfusi. Come rimanere accurati.
Fornire informazioni accurate sugli allergeni è un obbligo di legge oltre che un elemento di fiducia con la clientela. In tutta l'UE gli allergeni devono essere dichiarati ogni volta che vengono utilizzati come ingrediente o coadiuvante di lavorazione. Ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento 1169/2011, questo obbligo si applica anche agli alimenti sfusi (non preimballati) - inclusi i piatti di ristorazione - anche se ogni paese stabilisce le modalità con cui l'informazione deve essere fornita, e l'informazione orale è generalmente accettata solo quando è disponibile in ogni momento una documentazione scritta a supporto.
I 14 allergeni da dichiarare
Cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, sesamo, anidride solforosa/solfiti (>10 mg/kg), lupini, molluschi.
Dove si sbaglia più spesso
- Contaminazione crociata in cucine aperte e nei buffet
- Modifiche a ricette o fornitori che non vengono recepite nell'elenco allergeni
- Utilizzo della dicitura "può contenere" come clausola generica invece di una vera valutazione del rischio
- Personale che fornisce risposte sugli allergeni senza una fonte scritta a supporto
L'etichettatura precauzionale "può contenere" dovrebbe basarsi su una reale valutazione del rischio, ed elencare solo gli allergeni realisticamente presenti - non una formula generica onnicomprensiva.
Regolamento UE 1169/2011, Articolo 44; le normative nazionali stabiliscono le modalità di divulgazione. L'operatore è responsabile delle informazioni dichiarate.